SQNPI_ informativa novità 2022 per operatori e consulenti

SQNPI_ informativa novità 2022 per operatori e consulenti

Si comunica che sul sito di Rete Rurale sono state pubblicate le nuove Linee Guida Nazionali per la certificazione SQNPI per l’anno 2022.

Tutti i documenti sono liberamente scaricabili dal sito www.certbios.it e/o www.reterurale.it. Se lo desidera può farne richiesta anche via e-mail direttamente alla Bios all’indirizzo info@certbios.it.

Di seguito riportiamo alcune importanti novità introdotte con la Rev.11 del 16.11.2021 “Procedura di Adesione, Gestione e Controllo nell’ambito del SQNPI/2022”

CERTIFICAZIONE VOLONTARIA TRANSITORIA (cap.2.1)

Per gli operatori che intervengono nelle fasi  di post raccolta è stata introdotta la possibilità di ottenere una Certificazione facoltativa Transitoria in aggiunta alla Certificazione SQNPI.

Lo standard SQNPI è stato integrato con l’inserimento di impegni aggiuntivi di carattere Ambientale ed Etico-Sociale a carico degli operatori che intervengono nelle fasi di post raccolta.

Per l’annualità 2022 tali impegni sono facoltativi e transitori, pertanto gli Operatori hanno facoltà di chiedere all’Odc di verificarne la conformità di applicazione con il conseguente rilascio di una specifica certificazione aggiuntiva a quella SQNPI.

Dal 2023 il rispetto di tali impegni sarà OBBLIGATORIO e quindi condizione aggiuntiva del processo di certificazione SQNPI.

Vediamo in breve quali sono:

  1. REQUISITI PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE:

L’operatore deve:

  • monitorare e gestire la produzione dei reflui dell’impianto di trasformazione e/o conservazione e/o condizionamento:
    • registrare i reflui (quantità e tipologia)
    • predisporre un piano triennale di miglioramento della gestione per la riduzione dei quantitativi prodotti e/o per un minor impatto ambientale degli stessi;
    • effettuare un riesame annuale del piano
  • monitorare e gestire gli scarti ed i sottoprodotti della lavorazione:
    • registrare gli scarti e i sottoprodotti (quantità e tipologia)
    • predisporre un piano triennale di miglioramento della gestione per la riduzione dei quantitativi prodotti e/o per un minor impatto ambientale degli stessi;
    • effettuare un riesame annuale del piano
  • registrare il consumo di acqua dolce prelevata da corpo idrico superficiale o di falda ed utilizzata nell’impianto di trasformazione e/o condizionamento;
  • predisporre un piano triennale di miglioramento della gestione della risorsa idrica che prevede interventi per la riduzione del consumo ed il recupero delle acque reflue e di quelle meteoriche da trattare e destinare ad esempio a:
    • Pulizia aree interne e piazzali;
    • Irrigazione aree verdi adiacenti alle strutture interessate;
    • Scarichi di servizi igienici.

Il piano triennale è sottoposto a riesame annuale.

  • monitorare il consumo di energia e predisporre un piano triennale di miglioramento della gestione delle risorse energetiche con interventi finalizzati alla riduzione del consumo e alla produzione di energia da fonti rinnovabili. In alternativa deve far ricorso a forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili certificate;
  • predisporre un piano triennale di intervento che miri a ridurre gli imballaggi e a favorire la scelta di quelli riutilizzabili o prodotti con materiale riciclato.

 

  1. REQUISITI DI NATURA ETICO-SOCIALE:

L’operatore deve:

  • redigere un elenco aggiornato dei lavoratori impiegati, ivi compresi i parasubordinati, con indicazione del tipo di contratto applicato come previsto all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, della provenienza del lavoratore, genere, età, durata del contratto, durata del rapporto di lavoro e turnover;
  • iscriversi alla rete del lavoro agricolo di qualità istituito presso l’INPS oppure
    • dimostrare di essere in regola con il versamento dei contributi (DURC)
    • dimostrare di non aver riportato condanne amministrative o penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale;
  • effettuare la valutazione dei rischi tramite:
    • Adozione del documento sulla valutazione dei rischi sul posto di lavoro (DVR)
    • Monitoraggio degli infortuni sul posto di lavoro (adozione del registro degli infortuni)
    • predisporre un piano aziendale all’interno del quale prevedere le modalità e tempi di realizzazione degli impegni aziendali relativi a:
    • formazione a tutto il personale sul tema della sicurezza sul lavoro e della sostenibilità delle produzioni

 

osservatorio sqnpi (CAP. 8.4)

Introduzione dell’ Osservatorio SQNPI, sezione nella quale ogni cittadino può segnalare eventuali non

 conformità a carico degli operatori che operano in regime di qualità.

Le segnalazioni vanno inoltrate a:

OsservatorioSQNPI@politicheagricole.it 

 

e contenere:

  • Generalità del mittente
  • Generalità dell’operatore
  • Non conformità rilevata mediante numerazione presente nell’Allegato I ai Piani di Controllo (check list)

 

Le segnalazioni verranno esaminate dal Gruppo Tecnico di Qualità e gestite mediante procedura rafforzata di controllo; quelle prive degli elementi elencati non verranno considerate.

È fatto obbligo per gli operatori aderenti al sistema e richiedenti la certificazione facoltativa transitoria pubblicizzare, in qualsivoglia maniera (sito web, cartellonistica etc.), l’indirizzo dell’Osservatorio SQNPI.

 

REGISTRAZIONE TRACCIABILITA’ SUL SISTEMA INFORMATIVO (cap.11.3)

 

Per gli operatori che intervengono nella fase di post–raccolta,  OBBLIGO di caricare nel portale tutti i lotti prodotti SQNPI in ingresso e in uscita, al  fine di garantire la Rintracciabilità dei prodotti.

Paragrafo 11.3 della Norma “SQNPI – adesione, gestione e controllo”:

“L’operatore deve acquisire i documenti attestanti i lotti certificati nella fase di coltivazione e provvedere a caricare tali lotti nell’apposita sezione del SI relativa alla propria azienda. Inoltre deve seguire la procedura indicata dal SI fino alla cessione o all’immissione sul mercato del prodotto certificato identificato da marchio SQNPI”

 

Per ulteriori informazioni sulle modalità operative è possibile consultare il Manuale Utente presente sul portale SQNPI alla sezione “Registrazione lotti tracciabili”

 

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDE 2022 (cap. 5)

I termini per la presentazione della domanda di adesione/di aggiornamento sono stabiliti come segue:

1) produttori:
▪ adesione al SQNPI con finalità certificazione: dal 1 gennaio al 15 maggio;
▪ adesione al SQNPI con finalità conformità ACA: dal 1 gennaio al 15 maggio o data stabilita dalla

       Regione territorialmente competente per la misura PSR;
▪ adesione al SQNPI con finalità certificazione e conformità ACA: dal 1 gennaio al 15 maggio.


2) condizionatori, trasformatori e distributori
in qualunque periodo dell’anno e, comunque, prima dell’inizio delle attività di gestione dei prodotti

       in regime SQNPI.

La domanda può essere effettuata esclusivamente per l’ottenimento del marchio

ed eventuale certificazione facoltativa transitoria.

 

Negli anni successivi alla prima adesione è obbligatorio presentare, entro il 15 maggio di ogni anno, una domanda di aggiornamento per fornire le seguenti informazioni:

  • la coltura che si intende certificare;
  • il piano colturale;
  • le eventuali UEC;
  • l’OdC scelto

 

Il mancato rispetto del termine di presentazione della domanda determina:

1) nel caso di adesione al SQNPI
mancata adesione al regime di qualità per l’anno di riferimento sia per le ACA che per il marchio
2) nel caso di domanda di aggiornamento
per il marchio: sospensione della certificazione per l’anno di riferimento;

per le ACA: eventuale decurtazione del premio da parte della Regione o PA competente.
per la domanda marchio+ ACA: sospensione della certificazione (marchio) per l’anno di                          riferimento da parte dell’ODC ed eventuale decurtazione del premio da parte della Regione o              PA competente.

Il termine per la presentazione della domanda di adesione e per la presentazione dell’aggiornamento è perentorio e, pertanto, la possibilità di presentare la domanda oltre tale termine può essere accolta solo nei casi in cui si ravvisassero problemi tecnici indipendenti dalla volontà del richiedente (da dimostrare mediante evidenze oggettive quali lo scambio di e-mail con l’assistenza all’indirizzo rrn.produzione_integrata@l3-sian.it) o nel caso in cui venisse prorogato il termine di presentazione.

 

La richiesta di adesione dei condizionatori, trasformatori e distributori può essere effettuata in qualunque periodo dell’anno e, comunque, prima dell’inizio delle attività di gestione dei prodotti in regime SQNPI.

 

ATTIVITA’ DI VERIFICA DA PARTE DELL’ODC (Cap.6.5.1)

Come per il 2021, anche quest’anno, in relazione alla tempistica di adesione, i termini per la presa in carico della Domanda da parte di Bios Srl e di chiusura della certificazione sono stabiliti come di seguito:

  1. a) presa in carico ODC: entro 30 giorni dalla notifica aziendale;
  2. b) per i produttori (aziende agricole) la visita ispettiva dovrà essere eseguita entro il 31 ottobre , per procedere al caricamento dell’esito del controllo ACA e certificazione entro il 15 novembre;
  3. c) per i trasformatori e confezionatori ( esempio cantine, frantoi…) la visita ispettiva dovrà essere eseguita entro il 15 dicembre, per procedere al caricamento dell’esito del controllo di certificazione entro il 31 dicembre;
  4. d) data stabilita dalla regione per le conformità ACA successiva a quella del punto b

  

 

Ricordiamo infine quali sono gli adempimenti a carico dell’operatore:

Le ricordiamo che l’azienda è tenuta a produrre, conservare, rendere disponibile ai controlli di Bios srl e degli organismi della vigilanza, adeguata documentazione ad evidenza del rispetto dei requisiti di conformità dei prodotti e dei processi, dell’osservanza delle disposizioni dei DPI Regionali applicabili, nonché della corretta identificazione e della completa tracciabilità delle produzioni ottenute.

A titolo di esempio e come elenco non esaustivo, all’atto della verifica deve essere disponibile la seguente documentazione quando pertinente:

  • registrazioni delle operazioni colturali, concimazioni, trattamenti fitosanitari e irrigazioni
  • abilitazione all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari,
  • fatture acquisto fitofarmaci e fertilizzanti,
  • fatture di acquisto del materiale di propagazione con relativi certificati e cartellini
  • risultati analisi suolo (hanno validità 5 anni),
  • attestato controllo di funzionalità e/o regolazione delle macchine irroratrici,
  • ..

per chi insiste sul post-raccolta (es. condizionamento,magazzinaggio,trasformazione,                 commercializzazione …):

  • rintracciabilità completa delle produzioni (registrazioni in entrata e uscita, doc. fiscali, , identificativo del lotto e della UEC, quantitativi venduti e anagrafica acquirente…)
  • adeguata separazione del prodotto certificato SQNPI da altro prodotto non certificato
  • evidenze corretto uso del Marchio
  • ..

Ricordiamo, infine, che i dati dell’operatore agricolo presenti nella Domanda SQNPI devono essere coerenti con i dati del fascicolo aziendale, per cui prima della presentazione dell’istanza di accesso al SQNPI è necessario avere costituito e/o aggiornato il fascicolo aziendale.