NOVITA’ NORMATIVE PER LE ROTAZIONI (e non solo)

NOVITA’ NORMATIVE PER LE ROTAZIONI (e non solo)

Il Ministero per le Politiche Agricole Agroalimentari e Forestali ha emanato un Decreto (il numero 3757 del 09/04/2020) che modifica alcuni punti del Decreto 6793 del 2018. Era un intervento normativo atteso dal settore della produzione biologica perché interviene, in particolare, sulle regole di una corretta rotazione delle colture agrarie.

Infatti il DM introduce, accanto alle colture principali che devono andare in rotazione, anche la possibilità di effettuare una coltura da sovescio o il maggese:

  • La coltura da sovescio è considerata coltura principale quando prevede la coltivazione di una leguminosa, in purezza o in miscuglio, che permane sul terreno fino alla fase fenologica di inizio fioritura prima di essere sovesciata, e comunque occorre garantire un periodo minimo di 90 giorni tra la semina della coltura da sovescio e la semina della coltura principale successiva.
  • Il maggese per poter essere tenuto valido ai fini della rotazione dovrà avere una permanenza sul terreno non inferiore a 6 mesi.

 

Quindi il testo completo dell’articolo 2 del DM 6793/2018 così come modificato dal DM 3757/2020 è il seguente:

Art.2 Produzione vegetale

1) Nel rispetto dei principi agronomici riferiti all’art. 12, paragrafo 1, lettere b) e g) del regolamento CE n. 834/07, la fertilità del suolo e la prevenzione delle malattie è mantenuta mediante il succedersi nel tempo della coltivazione di specie vegetali differenti sullo stesso appezzamento.

2) In caso di colture seminative, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la medesima specie è coltivata sulla stessa superficie solo dopo l’avvicendarsi di almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa, coltura da sovescio o maggese. Quest’ultimo con una permanenza sul terreno non inferiore a 6 mesi.

3) In deroga a quanto riportato al comma 2:

  1. i cereali autunno-vernini (ad esempio: frumento tenero e duro, orzo, avena, segale, triticale, farro ecc.) e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa, coltura da sovescio o maggese. Quest’ultimo con una permanenza sul terreno non inferiore a 6 mesi;
  2. il riso può succedere a se stesso per un massimo di tre cicli seguiti almeno da due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa;
  3. gli ortaggi a foglia a ciclo breve possono succedere a loro stessi al massimo per tre cicli consecutivi. Successivamente ai tre cicli segue almeno una coltura da radice/tubero oppure una coltura da sovescio;
  4. le colture da taglio non succedono a se stesse. A fine ciclo colturale, della durata massima di sei mesi, la coltura da taglio è interrata e seguita da almeno una coltura da radice/tubero oppure da un sovescio.

4) In tutti i casi di cui ai commi 2 e 3, la coltura da sovescio è considerata coltura principale quando prevede la coltivazione di una leguminosa, in purezza o in miscuglio, che permane sul terreno fino alla fase fenologica di inizio fioritura prima di essere sovesciata, e comunque occorre garantire un periodo minimo di 90 giorni tra la semina della coltura da sovescio e la semina della coltura principale successiva.

5) Tutte le valutazioni di conformità delle sequenze colturali devono essere svolte tenendo conto dell’intero avvicendamento; le sequenze colturali che prevedono la presenza di una coltura erbacea poliennale, ad es. erba medica, sono ammissibili.

6) I commi dal n. 1 al n. 5 del presente articolo non si applicano alle coltivazioni legnose da frutto.

7) Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per gli ambiti territoriali soggetti ad ordinari vincoli pedoclimatici, possono adottare ulteriori specifiche deroghe se supportate da adeguata documentazione scientifica e previo parere di conformità alla regolamentazione europea rilasciato dal Ministero.

 

ALTRE MODIFICHE

ZOOTECNIA

In tema di zootecnia il DM 3757/2020 riscrive più chiaramente anche i commi 3 e 4 dell’art.3 del DM 6793/2018 riservando l’obbligo di richiesta di deroga all’Autorità Competente (cioè Regioni e Provincia Autonome) solo nel caso di estensione significativa dell’azienda cioè solo nei casi in cui si superano i limiti previsti dall’art.9 del Reg.889/2008 (cioè il 10% per equini e bovini e il 20% per suini, ovini e caprini). Quindi tutte le introduzioni di animali convenzionali dentro tali limiti potranno essere fatte dagli operatori zootecnici biologico solo dopo essersi accertati della non disponibilità di capi biologici (inviando almeno 2 richieste ad altrettanti allevamenti biologici).

 

E’ stata anche autorizzata per tutto il territorio nazionale la possibilità di impiegare per i ruminanti  mangimi contenenti vitamine A, D ed E ottenute con processi di sintesi e identiche alle vitamine derivanti da prodotti agricoli. La necessità di ricorrere all’apporto delle vitamine A, D ed E nell’alimentazione dei ruminanti deve trovare evidenza nell’ambito nel piano di gestione dell’unità di allevamento biologico di cui all’art. 74, paragrafo 2, punto c) del Reg. (CE) 889/2008 supportata da una attestazione rilasciata dal parte del veterinario aziendale.

 

ETICHETTATURA

In tema di etichettatura il DM 3757/2020 è stato modificato il comma 3 dell’articolo 7 del DM 6793/2018 togliendo l’obbligo di riportare “il nome o la ragione sociale” dell’operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente: è sufficiente il codice dell’Organismo e il codice dell’operatore. Il nuovo testo di tale comma è il seguente: “Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, sui prodotti preconfezionati da agricoltura biologica deve essere riportato il codice identificativo attribuito dall’Organismo di controllo all’operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente, ivi inclusa l’etichettatura. Il codice è preceduto dalla dicitura «operatore controllato n. …». Si fornisce un esempio di stringa:

Organismo di controllo autorizzato dal MIPAAF operatore controllato n.
IT BIO XXX XXXX

 

 

NB: Il testo completo del DM è scaricabile dalla sezione “normativa” dall’area download del sito www.certbios.it o dal sito istituzionale www.sinab.it .