NOVITA’ NORMATIVE PER LA GESTIONE DEI RESIDUI DI FOSFITI IN PRODOTTI BIOLOGICI

NOVITA’ NORMATIVE PER LA GESTIONE DEI RESIDUI DI FOSFITI IN PRODOTTI BIOLOGICI

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 09/09/2020 (Serie Generale N.224) una importante modifica alla normativa relativa alle contaminazioni accidentali e tecnicamente non evitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica (cioè il Decreto Ministeriale n.309 del 13/01/2011). Tale modifica (che è un decreto del MiPAAF del 10/07/2020) riguarda una problematica che negli ultimi tempi è diventata molto attuale per i prodotti biologici cioè la gestione dei residui di fosfiti.

I residui di fosfiti nei prodotti agroalimentari possono derivare dall’impiego del principio attivo Fosetyl-Al, ma anche da altri prodotti (fosfonati o fosfiti) utilizzabili come antiparassitari dal 2013 o presenti in taluni concimi : l’uso di tali sostanze non è ammesso in agricoltura biologica. Da un punto di vista tecnico i fosfiti, oltre all’azione nutritiva, possiedono un’azione sulla vegetazione stimolando le auto difese della pianta (Resistenza Indotta Sistemica – RIS). Recenti studi scientifici hanno confermato la complessità della problematica in relazione, ad esempio, all’elevata persistenza dei fosfiti nelle parti legnose delle piante e alla particolarità del processo trasformazione dei prodotti vitivinicoli. Ci sono poi dei necessari adeguamenti dei metodi di analisi dei fosfiti che devono essere messi in atto dai Laboratori di analisi relativamente ai limiti di rilevabilità. 

 

Tale situazione ha portato il Ministero a modificare il DM 309/2011 inserendo un allegato specifico che riguarda i fosfiti (Allegato 2 dal titolo: “Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili da acido fosfonico e acido etilfosfonico in agricoltura biologica di prodotti di origine vegetale).

Viene quindi previsto che in caso di rilevazione di acido fosfonico, in assenza di contemporanea rilevazione di acido etilfosfonico, ai prodotti biologici trasformati, non trasformati e compositi si applica il limite inferiore di 0,05 mg/kg di acido fosfonico inteso come “soglia numerica” al di sopra della quale il lotto di prodotto risultato contaminato non può essere in nessun caso commercializzato con la certificazione di produzione biologica.

Per consentire agli operatori un passaggio graduale al limite sopra indicato sino al 31 dicembre 2022 saranno in vigore i seguenti limiti provvisori: 0,5 mg/kg per le colture erbacee e 1 mg/kg per le colture arboree.

Il DM tiene conto anche della problematica della lunga persistenza dei fosfiti nelle colture arboree per cui nel caso di operatori che notificano la propria attività con metodo biologico per le coltivazioni arboree in data successiva all’entrata in vigore del decreto (cioè dal 10/09/2020) e nel caso di operatori che conducono aziende già notificate alla data di entrata in vigore del decreto, ma con coltivazioni arboree ancora in fase di conversione, è possibile applicare la soglia di 1 mg/kg anche successivamente alla data del 31 dicembre 2022 per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla fine del periodo di conversione. Per usufruire di tale ulteriore deroga gli operatori hanno l’obbligo di monitorare a livello analitico la presenza di acido fosfonico negli impianti arborei, attuando strategie per una sua riduzione nel tempo. Tale attività di monitoraggio deve essere descritta nella relazione prevista dall’art. 63 del regolamento (CE) n. 889/2008 e l’organismo di controllo deve accertare la corretta esecuzione di tale monitoraggio.

 

Per i prodotti biologici trasformati, con l’esclusione dei casi conclamati di falso positivo delle determinazioni analitiche, i limiti di 0,05; 0,5 e 1 mg/Kg si applicano tenendo conto delle variazioni del tenore di residui di acido fosfonico determinate dalle operazioni di trasformazione, trasformazione e miscelazione o dalle operazioni di miscelazione, fatti salvi i limiti inferiori previsti dalla legislazione vigente per particolari categorie di prodotto.

 

In caso di rilevazione di acido etilfosfonico si applica il limite di 0,01 mg/kg. Per i prodotti biologici trasformati, tale limite si applica tenendo conto delle variazioni del tenore di residui determinato dalle operazioni di trasformazione, trasformazione e miscelazione o dalle operazioni di miscelazione, fatti salvi i limiti inferiori previsti dalla legislazione vigente per particolari categorie di prodotto. In deroga a tale limite, per i prodotti biologici vitivinicoli trasformati, fino al 31 dicembre 2022, in caso di rilevazione di acido etilfosfonico si applica il limite di 0,05 mg/kg tenuto conto della possibile trasformazione dell’acido fosfonico in etilfosfonico a causa della presenza di etanolo nei trasformati enologici.

 

Il Ministero ha anche previsto nel Decreto di avviare un progetto sperimentale finalizzato allo studio dei fenomeni di degradazione dell’acido fosfonico all’interno dei tessuti vegetali e di altri eventuali aspetti collegati alla problematica della contaminazione da fosfiti dei prodotti biologici.

 

E’ interessante notare che il Ministero ha voluto cambiare il testo del DM309/2011 laddove prevedeva, nel caso di superamento della soglia dello 0,01 mg/Kg, che “non è concedibile la certificazione di prodotto biologico” modificandolo come segue: “il prodotto non può essere in nessun caso commercializzato con la certificazione di prodotto biologico”.

 

Qualche giorno dopo la pubblicazione del decreto di cui abbiamo visto finora i punti salienti, nel cosiddetto “Decreto semplificazioni” (*) è stato inserito un paragrafo (il comma 4-bis dell’art.43) che riguarda i fosfiti e che, dalle notizie che circolano, tiene conto, in particolare, delle richieste delle Associazioni dei produttori di frutta a guscio. Viene quindi precisato che: “Per le colture arboree ubicate su terreni di origine vulcanica, in caso di superamento dei limiti di acido fosforoso stabiliti dalla normativa vigente in materia di produzione con metodo biologico, qualora a seguito degli opportuni accertamenti da parte dell’organismo di controllo la contaminazione sia attribuibile alla natura del suolo, non si applica il provvedimento di soppressione delle indicazioni biologiche”.

Viene inoltre data la possibilità al MiPAAF, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di emanare (entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “Decreto semplificazioni”)  specifiche soglie di presenza di acido fosforoso per i prodotti coltivati nei terreni di origine vulcanica.

 

Rimangono comunque aperte alcune problematiche relative a particolari prodotti (come ad esempio ceci, lenticchie, farro) che in diverse analisi hanno evidenziato residui di fosfiti senza che poi gli accertamenti effettuati abbiamo portato ad individuarne la causa (anche in considerazione che, spesso, durante la coltivazione, non è stato impiegato nessun tipo di mezzo tecnico, né per la concimazione né per la difesa).

 

(*) Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (in S.O. n. 24/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 178 del 16 luglio 2020), coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 (in questo stesso S.O.), recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.». (20A04921) (GU n.228 del 14-9-2020 – Suppl. Ordinario n. 33)

 

NB: Il testo delle normative citate è scaricabile dalla sezione “normativa” dall’area download del sito www.certbios.it o dal sito istituzionale www.sinab.it .

Ermes De Rossi