MANTENIAMO ALTA L’ATTENZIONE E LA CONOSCENZA

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In materia di Controlli e di Sanzioni per il biologico. Dlgs N° 20/2018

Il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica che aggiorna le disposizioni ferme al 1995, adeguandole anche alle sopravvenute normative europee. Con tale provvedimento, per la prima volta viene introdotto nel settore dell’agricoltura biologica un apparato sanzionatorio di carattere amministrativo, con la previsione di fattispecie illecite a carico sia dei soggetti operanti, con incarichi decisionali, all’interno degli Organismi di controllo autorizzati, sia degli operatori.
Sono contenute sia le norme armonizzate in materia di controllo, sia le sanzioni per le violazioni a tali norme
Per quanto riguarda il sistema dei controlli, il decreto conferma che:
• Il Mipaaf è l’autorità competente per l’organizzazione dei controlli e delega tali compiti a organismi di controllo privati e autorizzati;
• L’Ispettorato centrale per la tutela della qualità e la repressione frodi dei prodotti agroalimentari rilascia le autorizzazioni all’esercizio dei compiti di controllo e dunque vigila e controlla l’attività degli organismi;
• Al fine di rafforzare il sistema, al Comando unità tutela forestale, ambientale e agroalimentare dei Carabinieri è attribuita, oltre all’attività di controllo sugli operatori, anche quella di vigilanza sugli organismi di controllo;
• Le Regioni e le province autonome conservano ed esercitano l’attività di vigilanza e controllo negli ambiti territoriali di competenza.

Per eliminare ogni possibilità di conflitto d’interesse tra controllori e controllati vengono introdotti vincoli particolarmente stringenti e cioè:
• Gli organismi di controllo non possono far controllare per più di 3 visite lo stesso operatore
• Gli organismi di controllo devono garantire adeguate esperienza e competenza delle risorse umane impiegate.
• Nuovi obblighi di comportamento degli organismi di controllo, che discendono dai principi di trasparenza e correttezza e conseguenti sanzioni amministrative pecuniarie, con funzioni deterrenti.

La norma istituisce una banca dati pubblica di tutte le transazioni commerciali del settore biologico fruibile da tutti gli operatoti del sistema, per rendere più trasparenti le transazioni e più tempestiva l’azione antifrode e maggiore la tutela dei consumatori.

Sanzioni verso gli Organismi di controllo e verso gli operatori

Per quanto riguarda il regime sanzionatorio sono previste sanzioni a carico degli organismi di controllo e sanzioni a carico degli operatori.
Per gli organismi di controllo oltre alla sospensione o alla revoca dell’autorizzazione ministeriale a svolgere i controlli sono previste sanzioni pecuniarie variabili.
Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 5mila euro a un massimo di 30mila euro a chiunque, rivestendo funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’organismo di controllo, rilascia il certificato di conformità, oltre il termine stabilito oppure applica il tariffario in maniera difforme rispetto a quello approvato dal Ministero, o ancora omette di comunicare al Ministero le modifiche giuridiche o organizzative intervenute successivamente all’autorizzazione o impedisce l’accesso agli uffici alle autorità competenti od omette le informazioni e l’assistenza necessarie per la verifica. La stessa sanzione si applica nei casi in cui l’organismo di controllo accetta la notifica di un operatore precedentemente escluso, prima che siano trascorsi cinque anni dall’emanazione del provvedimento di esclusione oppure nel caso in cui omette la verifica delle azioni correttive poste in essere dagli operatori a seguito di diffida o sospensione.
Sanzioni di importo minore fino a 6mila euro sono previste per violazioni di carattere più lieve come la non corretta tenuta dei fascicoli dei singoli produttori, il loro mancato aggiornamento e l’aggiornamento professionale del personale addetto ai controlli.
Per gli operatori del settore biologico, lo schema di decreto legislativo prevede sanzioni pecuniarie specifiche fino a 18mila euro oltre la eventuale sospensione o revoca del riconoscimento per le violazioni più gravi.
In particolare:
– Chiunque utilizza sulla confezione o sull’imballaggio, nei marchi commerciali, nell’informazione ai consumatori anche tramite internet o sui documenti di accompagnamento, indicazioni, termini o simboli che possono indurre in errore il consumatore sulla conformità del prodotto o dei suoi ingredienti alle prescrizioni del regolamento, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.500 euro a 18mila euro.
– Chiunque utilizza in maniera non conforme al regolamento i termini relativi alla produzione biologica nell’etichettatura, nella pubblicità, nella presentazione e nei documenti commerciali di prodotti rinvenuti in fase di commercializzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3mila euro.
– Chiunque utilizza in maniera non conforme al regolamento il logo comunitario di produzione biologica nell’etichettatura, nella pubblicità e nella presentazione di prodotti rinvenuti in fase di commercializzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.800 euro.
– Chiunque non provvede a mettere in atto, nei tempi previsti dalla vigente normativa europea e nazionale, le necessarie procedure per il ritiro dalla merce ovvero a comunicare ai propri clienti la soppressione dei termini riferiti al metodo di produzione biologico, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5mila euro a 20mila euro.
– Chiunque non consente o impedisce le verifiche dell’organismo di controllo è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3mila euro a 18mila euro.
– Chiunque sia stato sottoposto da parte dell’organismo di controllo ad un provvedimento di soppressione delle indicazioni biologiche, in assenza di ricorso avverso detto provvedimento o a seguito di decisione definitiva di rigetto del ricorso, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3mila euro a 18mila euro.