IMPORTANTI MODIFICHE NORMATIVE

IMPORTANTI MODIFICHE NORMATIVE

Con il REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2164 della Commissione del 17 dicembre 2019 sono stati modificati alcuni importanti allegati del regolamento (CE) n. 889/2008. Infatti sono stati modificati

  • L’allegato I (Concimi e ammendanti)
  • L’allegato II (Prodotti per la difesa delle piante)
  • L’allegato VI (additivi per mangimi)
  • L’allegato VIII (additivi e ausiliari di fabbricazione per alimenti trasformati)
  • L’allegato VIII bis (additivi e ausiliari di fabbricazione per il vino)

 

Di seguito riportiamo i nuovi allegati evidenziando le principali modifiche 

 

ALLEGATO I Reg. CE 889/2008:  Concimi, ammendanti e nutrienti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 6 quinquies, paragrafo 2 (Sostituito con Reg. di esecuzione UE 2164/2019)

 

Nuovi prodotti aggiunti: Gusci di molluschi; Gusci d’uovo; Acidi umici e fulvici; Xilitolo, Biochar.

 

Autorizzazione DenominazioneProdotti composti o contenenti unicamente le sostanze di seguito elencate: Descrizione, requisiti di composizione,
condizioni per l’uso
A Letame Prodotto costituito da un miscuglio di escrementi animali e materiali vegetali (lettiera)Proibiti se provenienti da allevamenti industriali
A Letame essiccato e pollina Proibiti se provenienti da allevamenti industriali
A Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e stallatico compostato Proibiti se provenienti da allevamenti industriali
A Effluenti di allevamento liquidi Uso: previa fermentazione controllata e/o diluizione adeguataProibiti se provenienti da allevamenti industriali
B Miscela di rifiuti domestici compostata o fermentata Prodotto ottenuto da rifiuti domestici separati alla fonte, sottoposti a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas.Solo rifiuti domestici vegetali e animali.

Solo se prodotti all’interno di un sistema di raccolta chiuso e sorvegliato, ammesso dallo Stato membro.

Concentrazioni massime in mg/kg di sostanza secca: cadmio: 0,7; rame: 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (totale): 70; cromo (VI): non rilevabile

A Torba Impiego limitato all’orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai)
A Residui di fungaie La composizione iniziale del substrato deve essere limitata ai prodotti del presente allegato
A Deiezioni di vermi (Vermicompost) e di insetti
A Guano
A Miscela di materiali vegetali compostata o fermentata Prodotto ottenuto da miscele di materiali vegetali sottoposte a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas
B Digestato da biogas contenente sottoprodotti di origine animale codigestati con materiale di origine vegetale o animale elencato nel presente allegato I sottoprodotti di origine animale (anche di animali selvatici) di categoria 3 e il contenuto del tubo digerente di categoria 2 [categorie 2 e 3 definite nel regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] non devono provenire da allevamenti industriali.I processi devono essere conformi al regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione. Non applicabili alle parti commestibili della coltura
B Prodotti o sottoprodotti di origine animale di seguito elencati:farina di sangue

farina di zoccoli

farina di corna

farina di ossa, anche degelatinata farina di pesce

farina di carne

pennone

lana

pellami (1)

peli e crini

prodotti lattiero-caseari

proteine idrolizzate (2)

 

 

 

 

 

(1) Concentrazione massima in mg/kg di materia secca di cromo (VI): non rilevabile.

(2) Non applicabili alle parti commestibili della coltura.

A Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Esempi: panelli di semi oleosi, gusci di cacao, radichette di malto
B Proteine idrolizzate di origine vegetale
A Alghe e prodotti a base di alghe Se ottenuti direttamente mediante:i)             processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione;

ii)            estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina;

iii)           fermentazione

A Segatura e trucioli di legno Legname non trattato chimicamente dopo il taglio
A Cortecce compostate Legname non trattato chimicamente dopo il taglio
A Cenere di legno Proveniente da legname non trattato chimicamente dopo il taglio
A Fosfato naturale tenero Prodotto definito al punto 7 dell’allegato IA.2. del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) relativo ai concimiTenore di cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P205
A Fosfato allumino-calcico Prodotto definito al punto 6 dell’allegato IA.2. del regolamento (CE) n. 2003/2003Tenore di cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P205
Impiego limitato ai terreni basici (pH > 7,5)
A Scorie di defosforazione Prodotto definito al punto 1 dell’allegato IA.2. del regolamento (CE) n. 2003/2003
A Sale grezzo di potassio o kainite Prodotto definito al punto 1 dell’allegato IA.3. del regolamento (CE) n. 2003/2003
A Solfato di potassio, che può contenere sale di magnesio Prodotto ottenuto da sale grezzo di potassio mediante un processo di estrazione fisica e che può contenere anche sali di magnesio
A Borlande ed estratti di borlande Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali
A Carbonato di calcio(creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica) Solo di origine naturale
B Gusci di molluschi Solo da attività di pesca sostenibili, come definite all’articolo 4, paragrafo 1, punto 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Consiglio, o da acquacoltura biologica
B Gusci d’uovo Proibiti se provenienti da allevamenti industriali
A Carbonato di calcio e di magnesio  Solo di origine naturale(ad es.: creta magnesiaca, magnesio macinato, calcare)
A Solfato di magnesio (kieserite) Solo di origine naturale
A Soluzione di cloruro di calcio Trattamento fogliare su melo, dopo che sia stata evidenziata una carenza di calcio
A Solfato di calcio (gesso) Prodotto definito al punto 1 dell’allegato ID. del regolamento (CE) n. 2003/2003
Solo di origine naturale
A, B Fanghi industriali provenienti da zuccherifici Sottoprodotto della produzione di zucchero di barbabietola e di canna da zucchero
A Fanghi industriali derivanti dalla produzione di sale mediante estrazione per dissoluzione Sottoprodotto della produzione di sale mediante estrazione per dissoluzione da salamoie naturali presenti in zone montane
A Zolfo elementare Prodotto definito nell’allegato ID.3 del regolamento (CE) n. 2003/2003
A Oligoelementi Microelementi inorganici elencati nella parte E dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003
A Cloruro di sodio Unicamente salgemma
A Farina di roccia e argille
B Leonardite (sedimenti organici grezzi ricchi di acidi umici) Solo se ottenuta come sottoprodotto di attività estrattive.
B Acidi umici e fulvici Solo se estratti con sali/soluzioni di natura inorganica esclusi i sali di ammonio o se ottenuti dalla potabilizzazione dell’acqua
B Xilitolo Solo se ottenuto come sottoprodotto di attività estrattive (ad esempio sottoprodotto dell’estrazione di lignite)
B Chitina (polisaccaride ottenuto dall’esoscheletro dei crostacei) Solo se ottenuto da attività di pesca sostenibili, definite all’articolo 3, lettera e) del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, o da acquacoltura biologica.
B Sedimento ricco di materie organiche formatosi dai corpi idrici di acqua dolce in ambiente anaerobico (ad esempio sapropel) Solo sedimenti organici che sono sottoprodotti della gestione di corpi idrici di acqua dolce o estratti da zone precedentemente coperte da acqua dolce.Laddove applicabile, l’estrazione eventuale va effettuata in modo da produrre un impatto minimo sul sistema acquatico.

Solo sedimenti derivati da fonti non contaminate da pesticidi, inquinanti organici persistenti e sostanze analoghe al petrolio.

Concentrazioni massime in mg/kg di sostanza secca: cadmio: 0,7; rame: 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (totale): 70; cromo (VI): non rilevabile.

B Biochar – prodotto della pirolisi ottenuto da un’ampia gamma di materiali organici di origine vegetale e impiegato come ammendante Solo da materiali vegetali, non trattati o trattati con prodotti figuranti all’allegato IIValore massimo di 4 mg di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) per kg di sostanza secca. Il valore è riveduto ogni due anni, tenendo conto del rischio di accumulo dovuto ad applicazioni multiple

A:            autorizzati a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 e prorogati dall’articolo 16, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007

B:            autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 834/2007

 

 

ALLEGATO II Reg. CE 889/2008:  Antiparassitari – prodotti fitosanitari di cui all’articolo 5, paragrafo 1 (Sostituito con Reg. di esecuzione UE 2164/2019)

 

PRINCIPALI MODIFICHE: Le sostanze di base sono state indicate come categoria a sé stante; i piretroidi sono stati spostati dalla categoria 1 (Sostanze di origine vegetale o animale) alla categoria 4 (Sostanze diverse da quelle di cui alle sezioni 1, 2 e 3). E’ stato tolto il limite massimo dei 6 Kg/Ha per il rame per cui si deve ritenere applicabile quanto previsto dal Regolamento 1981/2018 (cioè il limite massimo dei 4 Kg/Ha per anno con un’applicazione totale non superiore a 28 kg di rame per ettaro nell’arco di 7 anni).

PRODOTTI AGGIUNTI: Nella categoria 1 (Sostanze di origine vegetale o animale): Terpeni (eugenolo, geraniolo e timolo); Nella categoria 3 (Microrganismi o sostanze prodotte da microrganismi): Cerevisane; Nella categoria 4 (Sostanze diverse da quelle di cui alle sezioni 1, 2 e 3): Perossido di idrogeno, Cloruro di sodio.

 

  1. Sostanze di origine vegetale o animale
Denominazione Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l’uso
Allium sativum (estratto d’aglio)
Azadiractina estratta da Azadirachta indica (albero del neem) Insetticida
Cera d’api Solo come cicatrizzante/agente di protezione dei tagli di potatura
COS-OGA
Proteine idrolizzate tranne la gelatina
Laminarina L’alga bruna è ottenuta da produzione biologica conformemente all’articolo 6 quinquies o raccolta in modo sostenibile conformemente all’articolo 6 quater.
Ferormoni Solo in trappole e distributori automatici.
Oli vegetali Tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida.
Piretrine
Quassia estratta da Quassia amara Solo come insetticida, repellente
Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora Uso consentito solo sulle parti non commestibili della coltura e laddove il materiale vegetale non sia ingerito da ovini e caprini.
Salix spp. cortex (estratto di corteccia di salice)
Terpeni (eugenolo, geraniolo e timolo)

 

  1. Sostanze di base
Sostanze di base (compresi:. lecitine, saccarosio, fruttosio, aceto, siero di latte, chitosano cloridrato (1) ed Equisetum arvense ecc.) Solo le sostanze di base ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 (2) che sono alimenti definiti all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e hanno origine vegetale o animale.Sostanze che non devono essere utilizzate come erbicidi

 

  1. Microrganismi o sostanze prodotte da microrganismi
Denominazione Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l’uso
Microrganismi  Non provenienti da OGM.
Spinosad
Cerevisane

 

  1. Sostanze diverse da quelle di cui alle sezioni 1, 2 e 3
Denominazione Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l’uso
Silicato d’alluminio (caolino)
Idrossido di calcio Se utilizzato come fungicida, solo su alberi da frutta, compresi i vivai, per combattere la Nectria galligena
Biossido di carbonio
Composti del rame sotto forma di idrossido di rame, ossicloruro di rame, ossido di rame, poltiglia bordolese e solfato di rame tribasico
Fosfato di diammonio Solo come sostanza attrattiva nelle trappole
Etilene
Acidi grassi Tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida.
Fosfato ferrico (ortofosfato di ferro (III)) Preparati da spargere in superficie tra le piante coltivate.
Perossido di idrogeno
Kieselgur (terra diatomacea)
Zolfo calcico (polisolfuro di calcio)
Olio di paraffina
Idrogenocarbonato di potassio (bicarbonato di potassio)
Piretroidi (solo deltametrina o lambdacialotrina) Solo in trappole con specifiche sostanze attrattive; solo contro Bactrocera oleae e Ceratitis capitata Wied.
Sabbia di quarzo
Cloruro di sodio Tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida.
Zolfo

 

 

Allegato VI Additivi per mangimi e taluni prodotti impiegati nell’alimentazione degli animali di cui all’articolo 22, paragrafo 4, e all’articolo 25 quaterdecies, paragrafo 2 (Modificato con Reg. 505/2012 e con Reg. 673/2016)

 

PRINCIPALI MODIFICHE: sono stati riordinati gli Oligoelementi.

PRODOTTI AGGIUNTI:

  • Tra gli Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti è stata inserita la gomma di guar
  • Tra gli Additivi per insilati sono stati inseriti l’acido formico, l’acido propionico e il formiato di sodio e propionato di sodio con la seguente limitazione “L’impiego di acido formico, acido propionico e dei loro Sali di sodio nella produzione di insilati è autorizzato solo quando le condizioni atmosferiche non consentono un’adeguata fermentazione”.
  • Tra gli additivi organolettici è stato inserito Castanea sativa Mill.: estratto di castagno
  • Tra le vitamine è stata inserita la Betaina anidra con le seguenti limitazioni “Solo per animali monogastrici -Solo di origine naturale e se disponibile di origine biologica”.

 

 

1  ADDITIVI TECNOLOGICI

  1. a) Conservanti:
Numeri di identificazione Sostanza Descrizione e condizioni per l’uso
E 200 Acido sorbico
E 236 Acido formico
E237 Formiato di sodio
E 260 Acido acetico
E 270 Acido lattico
E 280 Acido propionico
E 330 Acido citrico

 

  1. b) Antiossidanti:
Numeri di identificazione Sostanza Descrizione e condizioni per l’uso
1b E 306 (i) Estratti di tocoferolo da oli vegetali
1b E 306 (ii) Estratti da oli vegetali ricchi in (delta-) tocoferolo

 

  1. c) Agenti emulsionanti e stabilizzanti, addensanti e gelificanti
Numeri di identificazione Sostanza Descrizione e condizioni per l’uso
E 322 Lecitine Soltanto se ottenuta da materie prime biologiche.Impiego limitato ai mangimi per gli animali di acquacoltura.

 

  1. d) Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti
Numeri di identificazione Sostanza Descrizione e condizioni per l’uso
E412 Gomma di guar
E535 Ferrocianuro di sodio Dosaggio massimo di 20 mg/Kg NaCl (calcolato come anione di ferrocianuro)
E 551b Silice colloidale
E 551c Kieselgur (terra diatomacea purificata)
1mE 558i Bentonite
E 559 Argille caolinitiche esenti da amianto
E 560 Miscele naturali di steatite e clorite
E 561 Vermiculite
E 562 Sepiolite
E566 Natrolite-fonolite
1g568 Clinoptilolite di origine sedimentaria (suini da ingrasso, polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, bovini, salmone)
E 599 Perlite

 

  1. e) Additivi per insilati:
Numeri di identificazione Sostanza Descrizione e condizioni per l’uso
1k1k236 Enzimi e microrganismiAcido formico Impiego per la produzione di insilati solo quando le condizioni meteorologiche non consentono un’adeguata fermentazione.L’impiego di acido formico, acido propionico e dei loro Sali di sodio nella produzione di insilati è autorizzato solo quando le condizioni atmosferiche non consentono un’adeguata fermentazione.
1k237 Formiato di sodio
1k280 Acido propionico
1k281 Propionato di sodio

 

  1. ADDITIVI ORGANOLETTICI
Numeri di identificazione Sostanza Descrizione e condizioni per l’uso
2b Sostanze aromatizzanti Solo estratti di prodotti agricoli
2b Castanea sativa Mill.: estratto di castagno

 

  1. ADDITIVI NUTRIZIONALI
  2. a) Vitamine, pro-vitamine e sostanze a effetto analogo chimicamente ben definite:
Numeri di identificazione Sostanza Descrizione e condizioni per l’uso
3a Vitamine e provitamine · derivate da prodotti agricoli· se ottenute con processi di sintesi, solo quelle identiche alle vitamine derivate da prodotti agricoli possono essere utilizzate per gli animali monogastrici e gli animali da acquacoltura

· Se ottenute con processi di sintesi, solo le vitamine A, D ed E identiche alle vitamine derivate da prodotti agricoli possono essere utilizzate per i ruminanti, previa autorizzazione degli Stati membri fondata sulla valutazione della possibilità di apportare ai ruminanti allevati con il metodo biologico le dosi necessarie di tali vitamine attraverso l’alimentazione.

3a920 Betaina anidra · Solo per animali monogastrici· Solo di origine naturale e se disponibile di origine biologica

 

  1. b) Oligoelementi:
Numeri di identificazione Sostanza Descrizione e condizioni per l’uso
E1 Ferro
3b101 · Carbonato di ferro (II) (siderite)
3b103 · Solfato di ferro (II) monoidrato
3b104 · Solfato di ferro (II) eptaidrato
3b201 · Ioduro di potassio
3b202 · Iodato di calcio, anidro
3b203 · Iodato di calcio anidro in granuli rivestiti
3b301 · Acetato di cobalto (II) tetraidrato
3b302 · Carbonato di cobalto (II)
3b303 · Carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato
3b304 · Carbonato di cobalto in granuli rivestiti
3b305 · Solfato basico di cobalto (II) eptaidrato
3b402 · Rame (II) carbonato diidrossimonoidrato
3b404 · Ossido di rame (II)
3b405 · Solfato di rame (II), penta idrato
3b409 · Dicloruro di rame triidrossido (TBCC)
3b502 · Ossido di manganese (II)
3b503 · Solfato manganoso, monoidrato
3b603 · Ossido di zinco
3b604 · Solfato di zinco, eptaidrato
3b605 · Solfato di zinco, monoidrato
3b609 · Octaidrossicloruro di zinco monoidrato (TBZC)
3b701 · Molibdato di disodio diidrato
3b801 · selenito di sodio
3b8.10, 3b8.11, 3b8.12, 3b8.13 e 3b8.17 · Lievito al selenio inattivato

 

  1. ADDITIVI ZOOTECNICI
Numeri di identificazione o gruppi funzionali Sostanza Descrizione e condizioni per l’uso
4a, 4b, 4c e 4d Enzimi e micorganismi nella categoria degli “Additivi zootecnici”

 

 

ALLEGATO VIII Reg. CE 889/2008:  Sostanze non biologiche impiegate nella produzione di alimenti biologici trasformati di cui all’articolo 27, paragrafo 1, lettera a)  (Modificato con Reg. 2164/2019)

 

PRINCIPALI MODIFICHE:

  • sono stati riordinate le condizioni specifiche per l’impiego di metabisolfito di potassio, di nitrato di potassio e nitrito di sodio;
  • per le lecitine sono state modificate le condizioni per l’impiego: “Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: prodotti lattiero-caseari Soltanto se ottenute da produzione biologica. Applicabile a decorrere dal 1 gennaio 2022. Fino a tale data, soltanto se ottenute da materie prime biologiche”
  • per farine di semi di carrube, gomma di guar, gomma arabica, gomma di xantano, gomma di gellano (nuovo inserimento), glicerolo e cera di carnauba è stato previsto che siano ottenuti da produzione biologica a partire dal 01/01/2022

 

PRODOTTI AGGIUNTI:

  • Tra i coadiuvanti è stato aggiunto (L+) Acido lattico da fermentazione per la preparazione di estratti di proteine vegetali
  • Tra i coadiuvanti sono stati aggiunti gli estratti di luppolo e di colofonia di pino (solo per scopi antimicrobici nella produzione di zucchero e se disponibili devono essere di origine biologica).

 

SEZIONE A — Additivi alimentari, compresi gli eccipienti

Ai fini del calcolo della percentuale di cui all’articolo 23, paragrafo 4, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 834/2007, gli additivi alimentari contrassegnati da un asterisco nella colonna del codice sono considerati ingredienti di origine agricola.

Codice Denominazione Preparazione di prodotti alimentari Condizioni specifiche
di origine vegetale di origine animale
E 153 Carbone vegetale X Formaggio caprino alla cenereFormaggio Morbier
E 160b * Annatto, Bixin, Norbixin X Formaggi Red Leicester, Double Gloucester,  Cheddar  Mimolette
E 170 Carbonato di calcio X X Escluso l’impiego come colorante o per l’arricchimento in calcio di prodotti
E 220 Anidride solforosa X X (solo per idromele) Nei vini di frutta (vini ottenuti da frutta diversa dall’uva, compresi il sidro di mele e il sidro di pere) e ell’idromele con e senza aggiunta di zuccheri: 100 mg/l (tenore massimo disponibile, di qualsiasi origine, espresso in mg/l di SO2)
E223 Metabisolfito di sodio X Crostacei
E 224 Metabisolfito di potassio X X (solo per idromele) In vini di frutta (vino ottenuto da frutta diversa dall’uva, compresi il sidro di mele e il sidro di pere) e idromele con e senza l’aggiunta di zuccheri: 100 mg/l (tenore massimo disponibile, di qualsiasi origine, espresso in mg/l di SO2)
E 250 Nitrito di sodio Per prodotti a base di carne. Uso autorizzato soltanto qualora sia stato dimostrato, in modo soddisfacente per l’autorità competente, che non esiste alcun metodo tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto. Non combinato con E 252. Tenore indicativo aggiunto espresso in NaNO2: 80 mg/kg, tenore massimo residuo espresso in NaNO2: 50 mg/kg
E 252 Nitrato di potassio X Per prodotti a base di carne. Uso autorizzato soltanto qualora sia stato dimostrato, in modo soddisfacente per l’autorità competente, che non esiste alcun metodo tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto. Non combinato con E 250. Tenore indicativo aggiunto espresso in NaNO3: 80 mg/kg, tenore massimo residuo espresso in NaNO3: 50 mg/kg
E 270 Acido lattico X X
E 290 Biossido di carbonio X X
E 296 Acido malico X
E 300 Acido ascorbico X X Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: prodotti a base di carne
E 301 Ascorbato di sodio X Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: prodotti a base di carne in associazione con nitrati e nitriti
E 306* Estratto ricco in tocoferolo X X Antiossidante 
E 322* Lecitine X X Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: prodotti lattiero-caseari Soltanto se ottenute da produzione biologica. Applicabile a decorrere dal 1 gennaio 2022. Fino a tale data, soltanto se ottenute da materie prime biologiche.
E 325 Lattato di sodio X Prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di carne
E 330 Acido citrico X X
E 331 Citrati di sodio X X
E 333 Citrati di calcio X
E 334 Acido tartarico [L(+)–] X X (solo per idromele) Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: idromele
E 335 Tartrati di sodio X
E 336 Tartrati di potassio X
E 341 (i) Fosfato monocalcico X Agente lievitante per farina fermentante
E392* Estratti di rosmarino X X Soltanto se ottenuti da produzione biologica
E 400 Acido alginico X X Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: prodotti lattiero-caseari
E 401 Alginato di sodio X X Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: prodotti lattiero-caseari
E 402 Alginato di potassio X X Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: prodotti lattiero-caseari
E 406 Agar-agar X X Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di carne
E 407 Carragenina X X Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: prodotti lattiero-caseari
E 410* Farina di semi di carrube X X Soltanto se ottenuta da produzione biologica. Applicabile a decorrere dal 1 gennaio 2022.
E 412* Gomma di guar X X Soltanto se ottenuta da produzione biologica. Applicabile a decorrere dal 1 gennaio 2022.
E 414* Gomma arabica X X Soltanto se ottenuta da produzione biologica. Applicabile a decorrere dal 1 gennaio 2022.
E 415 Gomma di xantano X X AddensanteSoltanto se ottenuta da produzione biologica. Applicabile a decorrere dal 1 gennaio 2022.
E 418 Gomma di gellano X X Solo la forma ad alto tasso di acileSoltanto se ottenuta da produzione biologica. Applicabile a decorrere dal 1 gennaio 2022.
E 422 Glicerolo X Solo di origine vegetaleSoltanto se ottenuto da produzione biologica. Applicabile a decorrere dal 1 gennaio 2022.

Per estratti vegetali, aromi, agente umidificante per capsule di gelatina e pellicola di rivestimento di compresse

E 440* (i) Pectina X X Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: prodotti lattiero-caseari
E 464 Idrossipropilmetil-cellulosa X X Materiale da incapsulamento per capsule
E 500 Carbonato di sodio X X
E 501 Carbonati di potassio X
E 503 Carbonati di ammonio X
E 504 Carbonati di magnesio X
E 509 Cloruro di calcio X Coagulante del latte
E 516 Solfato di calcio X Eccipiente
E 524 Idrossido di sodio X Trattamento superficiale del “Laugengebäck” e correzione dell’acidità negli aromi biologici
E 551 Biossido di silicio in gel o in soluzione colloidale X X Per erbe e spezie in polvere essiccate Aromi e propoli
E 553b Talco X X Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: trattamento superficiale delle salsicce
E 901 Cera d’api X Solo come agente di rivestimento per prodotti dolciariCera d’api da apicoltura biologica
E 903 Cera di carnauba X Come agente di rivestimento per prodotti dolciariCome metodo di attenuazione del trattamento obbligatorio con il freddo estremo della frutta come misura di quarantena contro gli organismi nocivi (direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279 della Commissione) (1).

Soltanto se ottenuta da produzione biologica. Applicabile a decorrere dal 1 gennaio 2022. Fino a tale data, soltanto se ottenuta da materie prime biologiche.

E 938 Argon X X
E 939 Elio X X
E 941 Azoto X X
E 948 Ossigeno X X
E 968 Eritritolo X X Soltanto se ottenuto da produzione biologica senza utilizzare la tecnologia a scambio ionico

 

SEZIONE B — AUSILIARI DI FABBRICAZIONE ED ALTRI PRODOTTI CHE POSSONO ESSERE IMPIEGATI NELLA TRASFORMAZIONE DI INGREDIENTI DI ORIGINE AGRICOLA OTTENUTI CON METODI BIOLOGICI

Denominazione Preparazione di prodotti alimentari di origine vegetale Preparazione di prodotti alimentari di origine animale Condizioni specifiche
Acqua X X Acqua potabile ai sensi della direttiva 98/83/CE del Consiglio
Cloruro di calcio X Coagulante
Carbonato di calcio X
Idrossido di calcio X
Solfato di calcio X Coagulante
Cloruro di magnesio (o nigari) X Coagulante
Carbonato di potassio X Per quanto riguarda gli alimenti di origine vegetale: essiccazione dell’uva
Carbonato di sodio X X
Acido lattico X Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: regolatore di acidità del bagno di salamoia nella produzione casearia
(L+) Acido lattico da fermentazione X Per quanto riguarda gli alimenti di origine vegetale: per la preparazione di estratti di proteine vegetali
Acido citrico X X
Idrossido di sodio X Per quanto riguarda gli alimenti di origine vegetale: Per la produzione di zucchero; per la produzione di olio esclusa la produzione di olio di oliva; per la preparazione di estratti di proteine vegetali
Acido solforico X X Produzione di gelatinaProduzione di zucchero(i)
Estratto di luppolo X Per quanto riguarda gli alimenti di origine vegetale: solo per scopi antimicrobici nella produzione di zucchero.Se disponibile di origine biologica.
Estratto di colofonia di pino X Per quanto riguarda gli alimenti di origine vegetale: solo per scopi antimicrobici nella produzione di zucchero.Se disponibile di origine biologica.
Acido cloridrico X Produzione di gelatinaRegolatore di acidità del bagno di salamoia nella produzione dei formaggi Gouda, Edam, Maasdammer, Boerenkaas, Friese e Leidse Nagelkaas
Idrossido di ammonio X Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: produzione di gelatina
Perossido di idrogeno X Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: produzione di gelatina
Biossido di carbonio X X
Azoto X X
Etanolo X X Solvente
Acido tannico X Ausiliare di filtrazione
Albumina d’uovo X
Caseina X
Gelatina X
Colla di pesce X
Oli vegetali X X Lubrificanti, distaccanti o antischiumogeniSoltanto se ottenuti da produzione biologica
Biossido di silicio in gel o in soluzione colloidale X
Carbone attivato X
Talco X Nel rispetto dei criteri di purezza specifica stabiliti per l’additivo alimentare E 553b
Bentonite X X Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: collante per idromele
Cellulosa X X Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: produzione di gelatina
Terra di diatomee X X Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: produzione di gelatina
Perlite X X Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: produzione di gelatina
Gusci di nocciole X
Farina di riso X
Cera d’api X Distaccante. Cera d’api da apicoltura biologica
Cera Carnauba X Soltanto se ottenuta da produzione biologica Applicabile a decorrere dal 1 gennaio 2022. Fino a tale data, soltanto se ottenuta da materie prime biologiche.
Acido acetico/aceto X Soltanto se ottenuto da produzione biologica Per la trasformazione del pesce, solo da fonte biotecnologica, tranne se ottenuto con o a partire da OGM
Tiamina cloridrato X X Solo per uso nella fabbricazione di vini di frutta, compresi il sidro di mele, il sidro di pere e l’idromele
Fosfato di diammonio X X Solo per uso nella fabbricazione di vini di frutta, compresi il sidro di mele, il sidro di pere e l’idromele
Fibre di legno X X L’origine del legname dovrebbe essere limitata al prodotto certificato come raccolto in modo sostenibile Il legno utilizzato non deve contenere componenti tossiche (trattamento post-raccolto, tossine presenti in natura o tossine da microrganismi)

 

SEZIONE C — AUSILIARI DI FABBRICAZIONE PER LA PRODUZIONE DI LIEVITO E PRODOTTI A BASE DI LIEVITO

 

Denominazione Lievito primario Preparazioni/ formulazioni di lievito Condizioni specifiche
Cloruro di calcio X
Biossido di carbonio X X
Acido citrico X Per regolare il pH nella produzione di lievito
Acido lattico X Per regolare il pH nella produzione di lievito
Azoto X X
Ossigeno X X
Fecola di patate X X Per la filtrazione. Soltanto se ottenuta da produzione biologica
Carbonato di sodio X X Per regolare il pH
Oli vegetali X X Lubrificante, distaccante o antischiumogeno. Soltanto se ottenuti da produzione biologica

 

ALLEGATO VIII bis

(Introdotto con Reg. 203/2012) (Modificato con Reg. 2164/2019)

Prodotti e sostanze di cui è autorizzato l’utilizzo o l’aggiunta ai prodotti biologici del settore vitivinicolo a norma dell’articolo 29 quater

 

PRINCIPALI MODIFICHE:

  • Per i Punti 5, 15 e 21 sono state aggiunte le scorze di lievito
  • Per il punto 6 sono state tolti i lieviti inattivati (che sono rimasti comunque al punto 51) e le scorze di lievito
  • Per il punto 31 è stato tolto il Solfato di rame

 

Tipo di trattamento a norma dell’allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009 Nome del prodotto o della sostanza Condizioni e restrizioni specifiche nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 e al regolamento (CE) n. 606/2009
Punto 1: Utilizzo per arieggiamento o ossigenazione –         Aria–         Ossigeno gassoso
Punto 3: Centrifugazione e filtrazione –         Perlite–          Cellulosa

–          Terra di diatomee

Uso esclusivamente come coadiuvante di filtrazione inerte 
Punto 4: Utilizzo per creare un’atmosfera inerte e manipolare il prodotto al riparo dall’aria –         Azoto–         Anidride carbonica

–        Argo

Punti 5, 15 e 21: Utilizzo –         Lieviti (1), scorze di lieviti
Punto 6: Utilizzo –         Fosfato di ammonico–         Dicloridrato di tiamina

–         autolisati di lieviti

Punto 7: Utilizzo –         Anidride solforosa–          Bisolfito di potassio o metabisolfito di potassio a)        Il tenore massimo di anidride solforosa non deve superare 100 mg/l per i vini rossi, come prescritto dall’allegato I B, parte A, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 606/2009, se il tenore di zuccheri residui è inferiore a 2 g/l;b)       il tenore massimo di anidride solforosa non deve superare 150 mg/l per i vini bianchi e rosati, come prescritto dall’allegato I B, parte A, punto 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 606/2009, se il tenore di zuccheri residui è inferiore a 2 g/l;

c)        per tutti gli altri vini, il tenore massimo di anidride solforosa fissato a norma dell’allegato I B del regolamento (CE) n. 606/2009 al 1o agosto 2010 è ridotto di 30 mg/l.

Punto 9: Utilizzo –         Carbone per uso enologico
Punto 10: Chiarificazione –         Gelatina alimentare (2)–         Proteine vegetali ottenute da frumento o piselli (2)

–         Colla di pesce (2)

–         Albumina d’uovo (2)

–         Tannini (2)

–         Proteine di patate (2)

–         estratti proteici di lieviti (2)

 
–         Caseina–        Chitosano derivato da Aspergillus niger,

–         Caseinato di potassio

–         Diossido di silicio

–         Bentonite

–         Enzimi pectolitici

 
Punto 12: Utilizzo per l’acidificazione –         Acido lattico–         Acido L (+) tartarico
Punto 13: Utilizzo per la disacidificazione –         Acido L (+) tartarico–         Carbonato di calcio

–         Tartrato neutro di potassio

–         Bicarbonato di potassio

Punto 14: Aggiunta –         Resina di pino di Aleppo
Punto 17: Utilizzo –         Batteri lattici
Punto 19: Aggiunta –         Acido L-ascorbico
Punto 22: Utilizzo per gorgogliamento –         Azoto
Punto 23: Aggiunta –         Biossido di carbonio
Punto 24: Aggiunta per la stabilizzazione del vino –         Acido citrico
Punto 25: Aggiunta –         Tannini (2)
Punto 27: Aggiunta –         Acido metatartarico
Punto 28: Utilizzo –         Gomma d’acacia (gomma arabica) (2)
Punto 30: Utilizzo –         Bitartrato di potassio
Punto 31: Utilizzo –         Citrato rameico
Punto 35: Utilizzo –         Mannoproteine di lieviti
Punto 38: Utilizzo –         Pezzi di legno di quercia
Punto 39: Utilizzo –         Alginato di potassio
Punto 44: Utilizzo –         Chitosano derivato da Aspergillus niger
Punto 51: Utilizzo –         Lieviti inattivati
Tipo di trattamento a norma dell’allegato III, punto A. 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 606/2009 –         Solfato di calcio Solo per “vino generoso” o “vino generoso de licor” 

(1 ) Per i singoli ceppi di lieviti: ottenuti da materie prime biologiche, se disponibili.

(2 ) Ottenuto da materie prime biologiche, se disponibili.

 

 

A cura di Ermes De Rossi