Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2019.

Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2019.

DECRETO 21 gennaio 2019. – GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale – n. 85

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Decreta:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1.

Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto detta la disciplina in materia di sostegno pubblico alla gestione del rischio in agricoltura sugli interventi ex ante, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni, dal regolamento (UE) n. 1305/2013, dal regolamento (UE) n. 1308/2013, così come modificati dal regolamento (UE) n. 2017/2393 e dal Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020.

Capo II

POLIZZE ASSICURATIVE Art. 2.

Produzioni, allevamenti, strutture, rischi e garanzie assicurabili

  1. Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente capo, i premi delle polizze assicurative agevolate stipulate a copertura di produzioni vegetali e animali, strutture aziendali e allevamenti zootecnici.
  2. Ai fini della copertura assicurativa dei rischi agricoli sull’intero territorio nazionale per l’anno 2019, si considerano assicurabili le produzioni vegetali, animali, le strutture aziendali, gli allevamenti zootecnici, i rischi e le garanzie indicati nell’allegato 1. Le tipologie colturali delle produzioni vegetali di cui all’allegato 1, assicurabili con polizze agevolate, sono individuate nell’allegato 2.
  3. Le definizioni delle avversità atmosferiche e delle garanzie ammissibili alla copertura assicurativa agevolata, sono riportate nell’allegato 4.

 

Art. 3.

Combinazioni dei rischi assicurabili per le produzioni vegetali

  1. Le coperture assicurative che coprono la mancata resa (quantitativa e/o qualitativa) delle produzioni vegetali possono avere le seguenti combinazioni:
  2. a) polizze che coprono l’insieme delle avversità elencate all’allegato l, punto 1.2 (avversità catastrofali + avversità di frequenza + avversità accessorie);
  3. b) polizze che coprono l’insieme delle avversità elencate all’allegato 1, punto 1.2.1 (avversità catastrofali) e almeno 1 avversità di cui al punto 1.2.2.1 (avversità di frequenza);
  4. c) polizze che coprono almeno 3 delle avversità elencate all’allegato 1, punto 1.2.2 (avversità di frequenza e avversità accessorie);
  5. d) polizze che coprono l’insieme delle avversità elencate all’allegato l, punto 1.2.1 (avversità catastrofali);
  6. e) polizze sperimentali nei termini stabiliti all’allegato 5;
  7. f) polizze che coprono almeno 2 delle avversità elencate all’allegato 1, punto 1.2.2.1.
  8. Con le stesse polizze che assicurano le avversità atmosferiche con soglia di danno sulle colture possono essere assicurati anche i danni da fitopatie e infestazioni parassitarie elencati all’allegato 1, punti 1.5 e 1.6.
  9. Per lo stesso prodotto e stessa area di produzione è consentita la sottoscrizione di una polizza assicurativa e l’adesione ad un fondo per una copertura mutualistica, purché coprano rischi diversi.
  10. La copertura assicurativa deve essere riferita all’intero ciclo produttivo/accrescimento di ogni singola coltura o all’anno solare.
  11. La copertura assicurativa per singolo beneficiario deve comprendere l’intera superficie in produzione per ciascuna tipologia di prodotto vegetale di cui all’allegato 1, punto 1.1, coltivata all’interno di un territorio comunale.
  12. Sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua dell’imprenditore agricolo, conformemente all’art. 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e riferita alla superficie di cui al precedente comma. Per le polizze sperimentali index based di cui all’allegato 5, le perdite devono superare il 30% della produzione media annua dell’imprenditore agricolo.
  13. Il riconoscimento formale del verificarsi di un evento si considera emesso quando il perito incaricato dalla Compagnia di assicurazione di stimare il danno sulla coltura, verificati i dati meteo, il danno riscontrato sulla coltura e l’esistenza del nesso di causalità tra evento/i e danno/i, anche su appezzamenti limitrofi, accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al comma 6. La quantificazione del danno dovrà essere valutata con riferimento al momento della raccolta, tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualità. Per le polizze sperimentali index based la misurazione della perdita registrata avvienemediante l’utilizzo degli indici di cui all’allegato 5.
  14. Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio, di cui ai commi 1 e 2, ferma restando la possibilità di utilizzare lo strumento della coassicurazione, non è consentita la stipula di più polizze ovvero di più certificati di adesione a polizze collettive per ogni PAI; ai fini del risarcimento in caso di danni, la soglia di cui al comma 6 deve essere calcolata per l’intero prodotto assicurato, di cui all’allegato 1, per comune.
  15. A titolo di sperimentazione e per le produzioni vegetali di cui all’allegato 1, punto 1.10, gli schemi di polizza agevolata potranno prevedere l’indicazione del valore unitario della produzione secondo la procedura riportata nell’allegato 8.

Art. 4.

Coperture assicurative per le strutture aziendali

  1. Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le avversità elencate all’allegato 1, punto 1.4, a cui si possono aggiungere le avversità facoltative previste dal medesimo allegato.
  2. La copertura assicurativa è riferita all’anno solare e deve comprendere le intere superfici occupate dalle strutture aziendali per ciascuna tipologia di cui all’allegato 1, punto 1.3, all’interno di un territorio comunale.

Art. 5.

Coperture assicurative per gli allevamenti e le produzioni animali

  1. I costi di smaltimento delle carcasse animali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le cause di morte da epizoozie elencate all’allegato 1, punto 1.7, sempre che non risarciti da altri interventi comunitari o nazionali. Le polizze possono comprendere anche le morti dovute ad altre cause.
  2. Le produzioni zootecniche per la copertura mancato reddito e abbattimento forzoso sono assicurabili unica- mente con polizze in cui sono comprese tutte le epizoozie obbligatorie per singola specie assicurata, cui possono essere aggiunte in tutto o in parte quelle facoltative, così come riportate nell’elenco di cui all’allegato 1, punto 1.7.
  3. Le produzioni zootecniche assicurate per la garanzia mancato reddito di cui all’allegato 1, punto 1.8, possono coprire anche le diminuzioni di reddito dovute ai provvedimenti previsti per le aree perifocali.
  4. Sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua dell’imprenditore agricolo, conformemente all’art. 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modificazioni, ad ecce- zione delle polizze di cui al successivo art. 7, comma 4, lettera b), punto 2), relative allo smaltimento carcasse.
  5. Per le garanzie mancata produzione di latte e mancata produzione di miele, il riconoscimento formale del verificarsi dell’evento si considera emesso quando

il perito incaricato dalla Compagnia di assicurazione di stimare il danno, verificati i dati meteo, e l’esistenza del nesso di causalità tra evento/i e danno/i, anche su allevamenti limitrofi, accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al comma 4. La quantificazione del danno dovrà esse- re valutata tenendo conto anche della eventuale compro- missione della qualità.

  1. Per le coperture mancato reddito e abbattimento forzoso, il riconoscimento formale dell’evento coincide con l’emissione del provvedimento dell’autorità sanitaria. A seguito di tale emissione, il perito incaricato dalla Compagnia di assicurazione di stimare il danno, verificata l’esistenza del nesso di causalità tra evento/i e danno/i, accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al comma 4.
  2. La copertura assicurativa è riferita all’intero ciclo produttivo/accrescimento di ogni singolo allevamento o all’anno solare.
  3. La copertura assicurativa per singolo beneficiario deve comprendere l’intero allevamento ovvero l’intero prodotto ottenibile dai capi in produzione per ciascuna specie animale di cui all’allegato 1, punto 1.7, allevata all’interno di un territorio comunale.
  4. Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio, ferma restando la possibilità di utilizzare lo strumento della coassicurazione, non è consentita la stipula di più polizze ovvero di più certificati di adesione a polizze collettive per ogni PAI; ai fini del risarcimento in caso di danni, la soglia di cui al comma 4 deve essere calcolata per l’intero prodotto di cui all’allegato 1 per comune.
  5. Il risarcimento dei costi di smaltimento delle carcasse animali deve essere erogato in termini di servizio prestato e non può comportare pagamenti diretti ai beneficiari. Le compagnie di assicurazione provvedono a versare il risarcimento direttamente agli operatori o agli organismi economici che hanno prestato ai beneficiari il servizio di rimozione e di distruzione dei capi morti.

Art. 6.

Contenuti del contratto assicurativo e altre informazioni

  1. Nel contratto assicurativo deve essere riportato, per ogni garanzia e bene assicurato, il valore assicurato, la tariffa applicata, l’importo del premio, la soglia di danno e/o la franchigia e la presenza di polizze integrative non agevolate. Le polizze integrative non agevolate per la copertura della parte di rischio a totale carico del produttore, richiamate all’art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 12 febbraio 2007 e al comma 1 dell’articolo unico del decreto ministeriale 8 maggio 2012, hanno lo stesso oggetto assicurato della polizza agevolata, ma devono riguardare garanzie, valori e quantità non agevolabili.
  2. I beneficiari per le polizze individuali, o gli organismi collettivi di difesa per le polizze collettive, trasmettono al Sistema di gestione del rischio i dati delle polizze integrative non agevolate, di cui al comma 1.
  3. L’esistenza di polizze integrative non agevolate non segnalata nel contratto assicurativo agevolato di cui al comma 1, ovvero la mancata trasmissione dei dati di cui al comma 2, è motivo di decadenza dal diritto all’aiuto, oltre alla segnalazione del fatto alle autorità competenti.
  4. Ai fini dei controlli gli organismi pagatori sono auto- rizzati a chiedere conferma dei dati riportati nelle polizze alle compagnie assicurative che hanno preso in carico i rischi.
  5. Il PAI di cui all’allegato B, lettera b), del decreto ministeriale 12 gennaio 2015 così come modificato dal decreto ministeriale 8 marzo 2016, n. 1018, univocamente individuato nel SIAN, costituisce un allegato alla polizza o al certificato di polizza per le polizze collettive, ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera c), del medesimo decreto.

Art. 7.

Determinazione della spesa ammissibileal sostegno e delle aliquote massime concedibili

  1. Per le polizze assicurative relative alle produzioni vegetali di cui all’art. 3, agli allevamenti e alle produzioni animali di cui all’art. 5, ad esclusione delle polizze relati- ve allo smaltimento carcasse, ai fini del calcolo della spesa ammissibile al sostegno, le quantità assicurate se superiori, in termini unitari, sono ricondotte alla produzione media dell’imprenditore agricolo nel triennio precedente o alla produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l’anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più alta.
  2. Ai fini del calcolo dell’importo da ammettere a sostegno, i valori assicurati con polizze agevolate di cui al comma 1 sono ricondotti al valore ottenuto applicando alle quantità assicurate, eventualmente rideterminate ai sensi del medesimo comma 1, i prezzi unitari massimi di mercato stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 127 della legge n. 388/2000, comma 3, e dell’art. 2, comma 5– ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni.
  3. La spesa premi ammissibile a contributo è pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi, calcolati sul- la base dei dati assicurativi agevolati acquisiti nel Sistema di gestione del rischio, secondo le specifiche tecniche riportate nell’allegato 3, e la spesa premi risultante dal certificato di polizza.
  4. Le percentuali contributive massime sulla spesa ammessa, da applicare secondo quanto previsto nell’allegato 3 e tenuto conto delle disponibilità di bilancio nazionale e comunitario sono, per ogni combinazione coltura, struttura o allevamento/tipologia di polizza/garanzia, le seguenti:
  5. a) polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua, relative a:

1) colture/eventi assimilabili a calamità naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie secondo le combinazioni di cui all’art. 3, comma 1, lettere da a), a d), e comma 2: fino al 70% della spesa ammessa;

2) allevamenti/epizoozie/mancato reddito e ab- battimento forzoso: fino al 70% della spesa ammessa;

3) allevamenti/squilibri termo igrometrici/mancata o ridotta produzione di latte: fino al 70% della spesa ammessa

4) allevamenti/andamento stagionale avverso/ mancata o ridotta produzione di miele: fino al 70% della spesa ammessa;

5) polizze sperimentali di cui all’art. 3, comma 1, lettera e): fino al 65% della spesa ammessa (per le polizze sperimentali index based di cui all’allegato 5, la perdita di produzione deve essere superiore al 30% della produ- zione media annua);

6) colture/eventi assimilabili a calamità naturali, secondo le combinazioni di cui all’art. 3, comma 1, lettera f): fino al 65% della spesa ammessa.

  1. b) polizze senza soglia di danno, relative a:

1) strutture aziendali/eventi assimilabili a calami- tà naturali ed altri eventi climatici: fino al 50% della spesa ammessa;

2) allevamenti/animali morti per qualunque causa/ smaltimento carcasse: fino al 50% della spesa ammessa.

  1. Le misure di sostegno pubblico della spesa assicura- tiva agricola agevolata non prevedono criteri di selezione delle operazioni; pertanto, al fine di contenere la spesa pubblica nel limite delle risorse disponibili, qualora que- ste non fossero sufficienti a coprire le aliquote massime di aiuto previste, la misura del contributo sarà determinata a consuntivo tenuto conto delle disponibilità di bilancio.

Art. 8.

Termini di sottoscrizione delle polizze

  1. Ai fini dell’ammissibilità a contributo le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive, devono essere sottoscritti entro le date, ricadenti nell’anno a cui si riferisce la campagna assicurativa, di seguito indicate:
  2. a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 maggio;
  3. b) per le colture permanenti entro il 31 maggio;
  4. c) per le colture a ciclo primaverile entro il 30 giugno;
  5. d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate entro il 15 luglio;
  6. e) per le colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche, strutture aziendali e allevamenti entro il 31 ottobre;
  7. f) per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d), seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva.
  8. In caso di andamento climatico anomalo, ovvero per cause impreviste e non prevedibili, i termini di cui al comma 1 possono essere differiti con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori la stipula delle polizze assicurative o dei certificati in caso di polizze collettive.

Capo III

FONDI DI MUTUALIZZAZIONE Art. 9.

Produzioni, allevamenti, rischi e garanzie assoggettabili a copertura mutualistica

  1. Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente capo, le quote di partecipazione e adesione ai fondi di mutualizzazione formalmente riconosciuti dall’Autorità competente, contro avversità atmosferiche, fitopatie, infestazioni parassitarie ed epizoozie, nonché le spese di costituzione dei fondi stessi.
  2. Ai fini della copertura mutualistica dei rischi agricoli sull’intero territorio nazionale per l’anno 2019, si considerano assoggettabili:
  3. a) le produzioni vegetali di cui all’allegato 1, punto 1.1, limitatamente alle avversità atmosferiche, alle fitopatie ed alle infestazioni parassitarie specificatamente indicate nel medesimo allegato, punti 1.2, 1.5 e 1.6. Le tipolo- gie colturali delle produzioni vegetali di cui all’allegato 1, assoggettabili a copertura mutualistica, sono individuate nell’allegato 2;
  4. b) gli allevamenti zootecnici di cui all’allegato 1, limitatamente alle epizoozie indicate al punto 1.7 del medesimo allegato.
  5. Le definizioni delle garanzie ammissibili alla copertura mutualistica sono riportate nell’allegato 4.

Art. 10.

Combinazioni dei rischi assoggettabili a copertura mutualistica

  1. I rischi assoggettabili a copertura mutualistica sono esclusivamente quelli indicati all’art. 9, comma 2.
  2. La copertura mutualistica deve prevedere, per ciascuna combinazione prodotto/comune, la copertura di perdite di produzione superiori al 30% della produzione media annua dell’imprenditore agricolo, conformemente all’art. 38 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e successi- ve modificazioni.
  3. Il perito incaricato dal fondo a seguito di denuncia di sinistro da parte del socio aderente, verificati il danno sulla coltura/allevamento, l’esistenza del nesso di causalità tra evento/i e danno/i, anche su appezzamenti/alleva- menti limitrofi, e il rispetto delle buone pratiche agricole (agronomiche e fitosanitarie), accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al comma 2.
  4. La copertura mutualistica è riferita all’intero ciclo produttivo o di accrescimento di ogni singola coltura o allevamento o all’anno solare.
  5. La copertura mutualistica per singolo beneficiario deve comprendere:
  6. a) l’intera produzione per ciascuna tipologia di pro- dotto vegetale di cui all’allegato 1, punto 1.1, coltivata all’interno di un territorio comunale;
  7. b) l’intero allevamento o l’intero prodotto ottenibile dai capi in produzione per ciascuna specie animale di cui all’allegato 1, punto 1.7, allevata all’interno diun territorio comunale
  8. Non è consentita la sottoscrizione di più coperture mutualistiche per ogni PMI o la contestuale attivazione di una copertura mutualistica e la stipula di una polizza assicurativa a valere sulla medesima coltura/allevamento e area di produzione a copertura della stessa tipologia di rischio.

Art. 11.

Contenuti della domanda di adesione alla copertura mutualistica e altre informazioni

  1. Nella domanda di adesione alla copertura mutualistica, ferme restando le disposizioni di cui al decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158, deve essere riportato, per ogni garanzia e prodotto assicurato, la durata della copertura mutualistica, il valore assoggettato a copertura, la tariffa applicata, l’importo della quota di adesione alla copertura mutualistica e relative modalità e termini di pagamento, la soglia di danno e/o la franchigia, la presenza di coperture mutualistiche o polizze integrative non agevolate aventi lo stesso oggetto ma relative a rischi, garanzie, valori e quantità non agevolabili. Devono essere inoltre riportate le modalità e le tempistiche di erogazione dell’indennizzo con espressa previsione che, in caso di pluralità e concorrenza di domande, la liquidazione sarà limitata all’effettiva capacità del fondo.
  2. Ai fini dell’ammissibilità al sostegno pubblico, la domanda di adesione alla copertura mutualistica deve, altresì, indicare il valore della produzione media dell’imprenditore agricolo nel triennio precedente o della produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l’anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.

Art. 12.

Determinazione della spesa ammissibile al sostegno e delle aliquote massime concedibili

  1. Per le produzioni vegetali, ai fini del calcolo dell’importo da ammettere a sostegno, le quantità assoggettate a copertura mutualistica se superiori sono ricondotte, in termini unitari, alla produzione media dell’imprenditore agricolo nel triennio precedente o alla produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l’anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più alta.
  2. Ai fini del calcolo dell’importo da ammettere a sostegno, i valori assoggettati a copertura mutualistica se superiori sono ricondotti al valore ottenuto applican- do alle quantità assoggettate a copertura, eventualmente rideterminate ai sensi del comma 1, i prezzi unitari massimi di mercato stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 127 della legge n. 388/2000, comma 3, e dell’art. 2, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni.
  3. La spesa ammissibile per le quote di adesione alla copertura mutualistica è pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa ottenuta applicando la metodologia di valutazione della ragionevolezza del costo secondo le specifiche tecniche approvate annualmente con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale, e la spesa risultante dal contratto di adesione alla copertura mutualistica.
  4. Le misure di sostegno pubblico dei fondi mutuali- stici non prevedono criteri di selezione delle operazioni.
  5. Sulle quote di adesione e partecipazione alla copertura mutualistica è riconosciuta una percentuale contributiva fino al 70% della spesa ammessa.

Art. 13.

Termini di sottoscrizione delle coperture mutualistiche

  1. Ai fini dell’ammissibilità al sostegno pubblico, le coperture mutualistiche devono essere sottoscritte entro le date ricadenti nell’anno a cui si riferisce la campagna di gestione del rischio, di seguito indicate:
  2. a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 maggio;
  3. b) per le colture permanenti entro il 31 maggio;
  4. c) per le colture a ciclo primaverile entro il 30 giugno;
  5. d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate entro il 15 luglio;
  6. e) per le colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche e allevamenti entro il 31 ottobre;
  7. f) per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d), seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva.
  8. In caso di andamento climatico anomalo, ovvero per cause impreviste e non prevedibili, i termini di cui al comma 1 possono essere differiti con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale per il tem- po strettamente necessario a consentire agli agricoltori la stipula delle polizze assicurative o dei certificati in caso di polizze collettive.

Capo IV

FONDI PER LA STABILIZZAZIONE DEL REDDITO Art. 14.

Settori ammissibili per l’attivazione dei fondi di stabilizzazione del reddito

  1. Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente capo, le quote di partecipazione e adesione ai fondi per la stabilizzazione del reddito aziendale settoriale, formalmente riconosciuti dall’Autorità competente, nonché le spese di costituzione dei fondi stessi.
  2. Ai fini della copertura mutualistica dei rischi agricoli sull’intero territorio nazionale per l’anno 2019, si considerano assoggettabili i settori indicati nell’allegato 1 al presente decreto, punto 1.9, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
  3. La definizione del reddito ammissibile al sostegno dello strumento di stabilizzazione, è riportata nell’allega- to 4 al presente decreto.

Art. 15.

Determinazione del reddito di riferimento

  1. Il reddito di riferimento dei soci aderenti al Fondo dell’anno solare oggetto di copertura, ovvero delle annua- lità antecedenti, è determinato applicando la metodologia di cui all’allegato M 17.3 – 1 «Linee guida per la rileva- zione del reddito» del PSRN 2014-2020.

Art. 16.

Combinazioni dei rischi assoggettabilialla copertura del Fondo di stabilizzazione del reddito

  1. La copertura mutualistica contro i drastici cali di reddito è riferita all’anno solare.
  2. La copertura mutualistica deve prevedere una copertura di perdite di reddito superiori al 20% del reddito me- dio annuo, conformemente all’art. 39-bis del regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modificazioni, comples- sivamente generato nel settore di riferimento determinato su base unitaria (reddito per unità o quantità di prodotto prestabilita).
  3. Il superamento della soglia di cui al comma 2 deve essere valutato come differenza tra il reddito su base unitaria dell’anno solare oggetto di copertura e il reddito su base unitaria del singolo imprenditore agricolo ottenuto dalla media annua nel triennio precedente o della media triennale calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l’anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato, determinati con le modalità di cui all’art. 15.
  4. La copertura mutualistica può essere attivata contestualmente agli altri strumenti di gestione del rischio di cui ai Capi II e III. Gli indennizzi a qualsiasi titolo percepiti saranno ricompresi tra i ricavi aziendali ai fini del calcolo della perdita di reddito eventualmente ammissibile al sostegno.

Art. 17.

Contenuti delle domande di adesione alla copertura mutualistica per la stabilizzazione del reddito e altre informazioni

  1. Nella domanda di adesione alla copertura mutualistica, ferme restando le disposizioni di cui al decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158, deve essere tra l’altro riportato, per ogni garanzia e bene assicurato, la durata della copertura mutualistica, il valore assoggettato a copertura, la tariffa applicata, l’importo della quota di adesione alla copertura mutualistica e relative modalità e termini di pagamento, la soglia di danno e/o la franchigia, la presenza di coperture assicurative e mutualistiche integrative non agevolate aventi lo stesso oggetto ma relative a garanzie, valori e quantità non agevolabili. Devo- no essere inoltre riportate le modalità e le tempistiche di erogazione dell’indennizzo con espressa previsione che, in caso di pluralità e concorrenza di domande, la liquida- zione sarà limitata all’effettiva capacità del fondo.
  2. La domanda di adesione alla copertura mutualistica deve, altresì, indicare il valore del reddito medio dell’imprenditore agricolo nel triennio precedente o del reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l’anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato.

Art. 18.

Determinazione della spesa ammissibile a sostegno e delle aliquote massime concedibili

  1. La spesa ammissibile per le quote di adesione alla copertura mutualistica è pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa ottenuta applicando la metodologia di valutazione della ragionevolezza del costo, secondo

le specifiche tecniche approvate con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale, e la spesa risultante dal contratto di adesione alla copertura mutualistica.

  1. Le misure di sostegno pubblico dei fondi mutualisti- ci per la stabilizzazione del reddito non prevedono criteri di selezione delle operazioni.
  2. Sulle quote di adesione e partecipazione alla copertura per la stabilizzazione del reddito è riconosciuta una percentuale contributiva fino al 70% della spesa ammessa.

Art. 19.

Termini di sottoscrizione delle coperture mutualistiche per lo strumento di stabilizzazione del reddito

  1. Ai fini dell’ammissibilità a contributo le coperture devono essere sottoscritte entro il 31 marzo dell’esercizio di riferimento.
  2. Nel caso in cui non sia possibile rispettare i termini di cui al comma 1 per cause impreviste e non prevedibili, con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale gli stessi possono essere differiti per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori la stipula delle coperture mutualistiche per la stabilizzazione del reddito.

Art. 20.

Modifiche al Piano

  1. Con successivo decreto ministeriale, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, possono essere apportate modifiche o integrazioni alle disposizioni inserite nel presente provvedimento, tese a recepire eventuali modifiche apportate al Programma nazionale di sviluppo rurale, o per effetto di modifiche delle normative nazionali, nonché di eventuali esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica, di ampliamento della copertura assicurativa, anche con polizze sperimentali, ad ulteriori rischi, colture, allevamenti e strutture aziendali e di incremento del numero di imprese assicurate.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2019

Il Ministro: CENTINAIO