CON IL NUOVO REGOLAMENTO BIOLOGICO UE: COSA CAMBIERÀ?

CON IL NUOVO REGOLAMENTO BIOLOGICO UE: COSA CAMBIERÀ?

Il settore dell’agricoltura biologica nell’ Unione europea si è sviluppato rapidamente negli ultimi anni, non soltanto in termini di superficie utilizzata, ma anche in relazione al numero di aziende, al numero complessivo di operatori biologici registrati e al fatturato complessivo del comparto. In questo scenario di crescita si colloca l’intervento normativo della Commissione Europea che ha riscritto le regole per la produzione e la certificazione. Il nuovo regolamento biologico dell’UE ha un impatto notevole su agricoltori biologici, trasformatori, commercianti, rivenditori, certificatori, ricercatori e consumatori. Dopo la pubblicazione di tale regolamento biologico, è opportuno fare una breve panoramica dei principali cambiamenti che ci aspettano nel prossimo futuro, anche se alcuni aspetti applicativi sono ancora in corso di definizione da parte della Commissione Europea stessa.   

 

PERCORSO POLITICO E ISTITUZIONALE

Alla fine del 2011, meno di tre anni dopo l’entrata in vigore delle attuali normative sull’agricoltura biologica con il Reg.834/2007, la Commissione europea aveva deciso di rivedere il quadro legislativo sul biologico, avviando una valutazione d’impatto durata 18 mesi . Nel marzo 2014 la Commissione ha presentato una proposta per un nuovo regolamento sul biologico per sostituire l’attuale quadro e ha iniziato il cosiddetto processo di “co-decisione”. Ciò significa che sia il Consiglio dei ministri dell’agricoltura sia il Parlamento europeo hanno sviluppato i loro pareri – parallelamente – per modificare la proposta iniziale.

Il Consiglio ha discusso la proposta legislativa per tre presidenze in successione (greca, italiana e lettone) e ha raggiunto un “approccio generale” dopo più di un anno, nel giugno 2015. L’approccio del Consiglio ha proposto modifiche significative alla proposta iniziale della Commissione. Dopo le elezioni europee del maggio 2014, il Parlamento ha iniziato a lavorare sulla proposta. Il 13 ottobre 2015 la commissione per l’agricoltura del Parlamento ha adottato una relazione sul fascicolo biologico che ha anche modificato in modo significativo la proposta iniziale. In quella fase, le tre istituzioni dell’UE ( Commissione , Consiglio e Parlamento ) hanno avviato i cosiddetti negoziati “trilogo”, con l’obiettivo di raggiungere un accordo e adottare un testo finale.

Sono stati necessari ai negoziatori 18 riunioni del trilogo e quattro presidenze del Consiglio (lussemburghese, olandese, slovacca e maltese) per raggiungere un accordo, avvenuto nel giugno 2017.

Dopo i controlli legali e la traduzione in tutte le lingue ufficiali dell’UE, il testo è stato adottato dal Parlamento europeo in aprile 2018 e dal Consiglio in maggio 2018. Il nuovo regolamento biologico si applicherà dal 1 ° gennaio 2021.

Il testo che è stato adottato rappresenta la “Legge di base”. Ciò significa che molti dettagli del testo devono ancora essere sviluppati. Ciò sta avvenendo in questi due anni (tra l’approvazione e l’applicazione) attraverso altri atti giuridici chiamati “atti delegati” e  “atti di esecuzione”.

E’ stato delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati e atti di esecuzione

 

PRINCIPALI MODIFICHE RISPETTO ALLA NORMATIVA ATTUALE

L’AMBITO DI APPLICAZIONE

Il regolamento si applica ai seguenti prodotti provenienti dall’agricoltura, incluse l’acquacoltura e l’apicoltura, elencati nell’allegato I del TFUE, e ai prodotti derivanti da tali prodotti, qualora siano ottenuti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati nell’Unione o esportati da essa, o siano destinati ad esserlo:

  1. prodotti agricoli vivi o non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;
  2. prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti;

Il regolamento si applica anche a taluni altri prodotti strettamente legati all’agricoltura elencati nell’allegato I del regolamento qualora siano ottenuti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati nell’Unione o esportati da essa, o siano destinati a esserlo. Inoltre il regolamento si applica a qualsiasi operatore che, in qualunque fase della produzione, della preparazione e della distribuzione, eserciti attività relative ai prodotti sopra citati.

La novità è rappresentata dall’allegato I del nuovo regolamento, che fornisce un elenco di prodotti che non sono chiaramente coperti dalle tre categorie, ma che possono essere certificati. Questo elenco comprende: lieviti specifici, maté, foglie di vite, cuori di palma, germogli di luppolo, bozzolo di baco da seta, gomme e resine naturali, olii essenziali, tappi di sughero, cotone grezzo, lana grezza, pelli grezze, preparazioni vegetali tradizionali a base vegetale.

Come eccezione, include anche il sale marino e altri sali per alimenti e mangimi, anche se questi non sono prodotti agricoli.

Viene confermato invece che la ristorazione collettiva, ovvero ristoranti e mense, non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento. Tuttavia, è possibile applicare standard nazionali o privati. Data la natura locale delle operazioni di ristorazione collettiva, le misure adottate dagli Stati membri e i disciplinari privati applicati in questo settore sono considerati adeguati per garantire il funzionamento del mercato unico. Gli alimenti preparati dalle collettività nei loro locali non rientrano nell’ambito di applicazione del nuovo regolamento e non devono essere etichettati o pubblicizzati con il logo di produzione biologica dell’Unione europea.

 

OBIETTIVI E PRINCIPI

Tra gli obiettivi è stato inserito l’incoraggiamento dei canali di distribuzione brevi e della produzione locale.

Tra i principi, il concetto di produzione connesso al suolo è rafforzato e i riferimenti a “contributo a un ambiente non tossico”, “fertilità a lungo termine” e ” biodiversità” sono nuovi e positivi. Un altro nuovo principio è quello di incentivare l’uso di materiale riproduttivo vegetale biologico e di razze animali con un elevato grado di varietà genetica, resistenza alle malattie e longevità.

Per gli alimenti viene esplicitata l’esclusione di alimenti contenenti o costituiti da nanomateriali ingegnerizzati.

 

REGOLE DI PRODUZIONE PER GLI AGRICOLTORI

Oggi la “certificazione di gruppo” è consentita solo nei paesi in via di sviluppo. Con il nuovo regolamento sarà consentito in tutto il mondo, compresa l’UE. La certificazione di gruppo significa che un certo numero di piccoli agricoltori può organizzarsi ed essere certificato come una singola entità. Un certificato riguarderà tutti gli agricoltori, che non possono vendere i loro prodotti certificati se non attraverso il gruppo stesso. Sono stabiliti criteri specifici per definire quali categorie di agricoltori possono aderire al gruppo.

Con il nuovo regolamento sarà possibile per gli agricoltori biologici accedere a materiali eterogenei, vale a dire ad alcune tipologie di semi per seminativi. Oggi questo seme non è “legalmente” disponibile per gli agricoltori perché è caratterizzato da un alto livello di diversità genetica e fenotipica. Questa diversità è molto importante per l’agricoltura biologica – al contrario della legge generale sulle sementi che richiede un alto livello di omogeneità delle sementi.

Il concetto di coltivazione in stretto collegamento con il suolo è rafforzato dal nuovo regolamento. Sono ammesse pochissime eccezioni a questa regola, ad esempio la produzione di teste o germogli di cicoria. Viene inoltre concessa una deroga di dieci anni ai “letti delimitati”, tradizionalmente utilizzati in alcuni paesi nordici. La deroga si applicherà alle operazioni esistenti e certificate in soli tre paesi: Finlandia, Svezia e Danimarca.

Per gli allevatori, le percentuali più elevate di mangime dovrebbero provenire dalla fattoria stessa o dalla stessa regione : il 60% (70% dal 2023 in poi) di alimenti per mucche, pecore, capre, cavalli, cervi e conigli e il 30% per suini e pollame.

Le deroghe attualmente permanenti saranno transitorie nel nuovo regolamento. La transizione delle deroghe sarà supportata da banche dati nazionali che renderanno disponibile al pubblico la quantità di sementi biologiche e di animali giovani. Si afferma chiaramente che queste deroghe possono essere utilizzate solo quando semi biologici e giovani animali biologici non sono disponibili sul mercato.

 

REGOLE DI PRODUZIONE AROMI NATURALI.

Nel nuovo regolamento l’uso di aromi naturali sarà fortemente limitato. Oggi sono ammessi tutti gli aromi naturali, mentre dal 2021 in poi solo gli aromi naturali provenienti dagli ingredienti citati possono essere utilizzati nella lavorazione biologica. Ad esempio, sarà consentito solo “aroma naturale di limone”, il che significa che l’aroma è ottenuto per almeno il 95% dal limone. Saranno inoltre dettagliate le regole per ottenere aromi biologici.

Verrà stabilito un elenco limitato di prodotti per la pulizia e la disinfezione da utilizzare nella lavorazione. Oggi tale elenco limitato non esiste.

La flessibilità nell’indicare l’origine degli ingredienti è leggermente aumentata. Attualmente, per identificare un prodotto come “agricoltura EU” o “agricoltura Italia”, almeno il 98% degli ingredienti dovrebbe essere coltivato rispettivamente nell’UE o in Italia. Con il nuovo regolamento la percentuale minima sarà del 95% e anche una regione può essere menzionata: ad esempio, se il 95% degli ingredienti viene coltivato in Toscana, è possibile utilizzare il riferimento “Agricoltura Toscana”.

 

CONTROLLO E CERTIFICAZIONE

Il sistema di controllo biologico sarà strettamente collegato alla nuova legislazione generale sui controlli ufficiali per alimenti e mangimi pubblicata nel 2017. Inoltre, i requisiti specifici di controllo per i prodotti biologici sono dettagliati nel nuovo regolamento biologico.

Oltre alla suddetta certificazione di gruppo, l’altra novità è che l’ispezione aziendale annuale non sarà obbligatoria per tutti. Oggi questo vale per il 100% delle aziende agricole/strutture certificate. Una deroga per le aziende/strutture a basso rischio implica che tali aziende/strutture possano essere ispezionate ogni 24 mesi anziché ogni anno. I controlli avranno una forte attenzione basata sulla valutazione del rischio.

I rivenditori che vendono solo prodotti biologici preconfezionati non avranno bisogno di certificazione, ma saranno sottoposti ai controlli della legislazione generale sui controlli ufficiali. Inoltre, gli Stati membri possono decidere di esentare dalla certificazione gli agricoltori che vendono piccole quantità di prodotti biologici direttamente al consumatore finale.

L’argomento che è stato pesantemente discusso durante il processo legislativo era legato alle azioni da intraprendere in caso di rilevamento di residui di sostanze non consentite sui prodotti biologici. Gli Stati membri hanno procedure diverse e non è stato possibile trovare un accordo. Pertanto, gli Stati membri possono continuare ad applicare i loro approcci nazionali fino a quando l’argomento non sarà nuovamente discusso nel 2022/2023.

 

IMPORTAZIONI

Nel nuovo regolamento, ci saranno due sistemi per importare prodotti biologici provenienti dal di fuori dell’UE:

  • Accordi commerciali: tutti i Paesi Terzi attualmente riconosciuti come equivalenti dovranno rinegoziare i termini degli accordi commerciali nell’ambito della nuova procedura UE.Nell’attuale sistema sono riconosciuti tredici Paesi terzi: Argentina, Australia, Canada, Cile, Costa Rica, India, Israele, Giappone, Repubblica di Corea, Svizzera, Tunisia, Stati Uniti d’America e Nuova Zelanda;
  • Certificatori: in assenza di un accordo commerciale, la Commissione stabilirà un elenco di organismi/autorità di controllo riconosciuti che saranno autorizzati ad eseguire controlli e certificazioni nei Paesi Terzi.
  • Il regolamento UE sarà attuato in modo identico all’interno e al di fuori dell’UE.
  • Sarà consentita una certa flessibilità per l’uso di prodotti fitosanitari e/o fertilizzanti tradizionalmente utilizzati nei Paesi terzi.

 

CONCLUSIONE

L’armonizzazione dell’agricoltura biologica in ambito istituzionale comunitario, nel rispetto della condivisione democratica, non è immediata né è garantita la semplificazione delle procedure. Dobbiamo riconoscere che moltissime persone istruite, competenti e delegate si sono prodigate per anni al fine di varare un regolamento al massimo delle loro possibilità. E’ evidente che in ambito Istituzionale Nazionale sia auspicabile che decreti, deroghe, leggi di settore si adeguino al regolamento comunitario al fine di evitare sovrapposizioni, e/o criticità future. Come in ogni accordo ci saranno i contenti e gli scontenti, ma probabilmente l’importante è che prevalga il buon senso contadino affinché sia l’Amore che gli operatori biologici di tutto il mondo mettono nel loro lavoro a migliorare il “sistema ambientale ed economico” ricercando nuovi modelli ispirati alla conservazione degli elementi essenziali al proseguo della Vita di ogni essere Umano, animale, vegetale e minerale del Pianeta Terra.